Memorie-2018

 

 

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: carta TERZA ROMA

DA ROMA ALLA TERZA ROMA

XXXV SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI

Campidoglio, 21-22 aprile 2015

 

 

Pierangelo CatalanoPierangelo Catalano

“Sapienza” Università di Roma

 

DALL’ESILIO DI ENEA ALLA “SOLIDARIETÀ EURASIATICA”.

INTERVENTO INTRODUTTIVO 2015*

 

 

Postquam res Asiae Priamique evertere gentem

immeritam visum superis…

diversa exilia et desertas quaerere terras

auguriis agimur divom…

Virgilio, Eneide 3.1 ss.

 

 

SOMMARIO: I. IUS AUGURALE E IUS FETIALE: ALCUNE NOZIONI ELEMENTARI SU TERRE E POPOLI. – I.1. Terrae. – I.2. Terra Italia. – I.3. Territorium e altri concetti spaziali dello ius augurale. – I.4. Nationes e populi. – I.5. Cives Romani e condizione del suolo. – I.6. Terra e aqua. – II. EUROPA E ASIA. II.1. Da Erodoto allo “ius fetiale”. – II.2. Dall’esilio di Enea alla legislazione di Giustiniano. Contro la contrapposizione di Europa e Asia. – II.3. Romani, Russi e Musulmani. – III. DEI E POPOLI. “FOEDERA” E MIGRAZIONI. III.1. I trattati nel sistema giuridico-religioso romano. – III.2. 944 d.C.: il Trattato dell’Impero romano d’Oriente con i Russi «finché il sole splende e il mondo intero esiste». Dio e Perun. – IV. VERSO LA CINA. ‘UTRUMQUE IMPERIUM’(1689). IV.1. Legionari romani e “cultura di Lijian”. IV.2. Il Trattato di Nerčinsk secondo il testo ufficiale latino (1689).

 

 

I. – IUS AUGURALE E IUS FETIALE: ALCUNE NOZIONI ELEMENTARI SU TERRE E POPOLI

 

I.1. – Terrae

Terra è termine del diritto augurale: Varrone, De ling. Lat. 5.21: Tera in augurum libris scripta cum R uno[1].

Usi del termine si hanno per i concetti di terra Italia e di orbis terrarum[2].

Esemplarmente, nella costituzione Deo auctore dell’imperatore Giustiniano, a proposito di utraque Roma (cioè Roma e Costantinopoli Nuova Roma)[3] troviamo il concetto di caput orbis terrarum.

 

I.2. – Terra Italia

L’uso giuridico (tecnico) di terra Italia risale almeno al III secolo a.C., come ho dimostrato in occasione del Centenario dell’Unità d’Italia[4]. E’ da respingere l’opinione, un tempo corrente, che l’idea politica di Italia abbia inizio tardi, con la Guerra sociale o nell’età augustea[5].

 

I.3. – Territorium e altri concetti spaziali dello ius augurale

Il concetto di territorium è strettamente connesso al concetto di civitas (vedi Pomponio in Digesta Iustiniani 50.16.239.8)[6]. Il diritto romano non conosce un territorium dell’imperium populi Romani (come già rilevava Th. Mommsen)[7].

Dai concetti di terra e di territorium vanno rigorosamente distinti i concetti di urbs (e pomerium), ager, fines, limes, spatium: tutti sono presenti nello ius augurale e, almeno in parte, nello ius fetiale. Errori dogmatici inficiano la gran parte della storiografia odierna a causa delle confusioni: di ager Romanus e fines populi Romani[8]; di fines imperii populi Romani e limes[9].

Deve sempre essere tenuta presente la connessione tra urbs e ager[10].

 

I.4. – Nationes e populi

I termini gens e natio significano, nel linguaggio antico, insiemi di uomini oggi indicati, grosso modo, con i termini “gruppo etnico” e “nazione”[11].

Per contro il concetto di populus è definito (con rigore da Cicerone) in base allo iuris consensus e alla utilitatis communio, che tengono unita la multitudo[12]. Per i giuristi (ad es. Alfeno Varo, Giuliano) si tratta della universalità dei cives.

 

I.5. – Cives Romani e condizione del suolo

Il potere del civis Romanus si riflette sulla condizione del suolo[13].

L’interpretazione individualistica della cosiddetta “proprietà romana”, che non tiene conto dello ius Quiritium, da un lato, né dello ius naturale (res communes omnium: Digesta Iustiniani 1.8)[14], dall’altro lato, è funzionale all’individualismo della società borghese.

 

I.6. – Terra e aqua

La contrapposizione terra-aqua è importantissima per il diritto augurale (v. ad es. Servio, Ad Aen. 9.24). Così si spiega che la terra Italia fosse sempre determinata da fiumi e che da essa fossero esclusi i suoli isolati (propriamente) dal mare[15].

Karl Haushofer, animatore della scuola tedesca di Geopolitik, voleva spiegare l’importanza dei “Wassergrenzen” presso Greci e Romani (dai quali si trasmette alle popolazioni romaniche, contrapposte a quelle germaniche) con la scarsità d’acqua dei paesi del Mediterraneo[16].

 

 

II. – EUROPA E ASIA

 

II.1. – Da Erodoto allo ius fetiale

Europa ha inizio nella mitologia dei Greci. Il nome non si trova nei poemi omerici; si trova dapprima in Erodoto[17].

L’Europa viene distinta dall’Asia nell’antica “geopolitica”: vedi ad esempio Livius 34.57-60, ove si parla di Asiae fines, anche in riferimento a Graecia e Italia. Europa è però presente, con conseguenze giuridiche, anche nel responsum del collegio sacerdotale dei Feziali circa lo stato di guerra con gli Etoli, che avevano fatto passare in Europa il re di Siria Antioco III: Chalcidem terra marique oppugnatum issent, regem Antiochum in Europam ad bellum populo Romano inferendum traduxissent (191 a.C.)[18].

Varrone, De ling. Lat. 5.31-32: ut omnis natura in caelum et terram divisa est, sic caeli regionibus terra in Asiam et Europam. … Europae loca multae incolunt nationes.

 

II.2. – Dall’esilio di Enea alla legislazione di Giustiniano. Contro la contrapposizione di Europa e Asia

La leggenda di Enea ha consentito a Virgilio di sviluppare per l’età augustea il sincretismo di Romolo inserendo elementi greci e asiatici[19]. Conforme all’augurium di Giove, manifestato e realizzato anche attraverso le mediazioni di Apollo, di Venere e della Madre degli Dei, è il decisivo apporto religioso di Enea e quindi della res Asiae, dell’orbis Asiae (Virgilio, Aen. 3.1 ss.; 7.219 ss.) alla formazione dei Latini: inferretque deos Latio, genus unde Latinum (1.6; cfr. 12.192 ss.; 834 ss.)[20].

Coerente è la teoria della continuità dei basileis a iniziare da Enea e poi da Romolo, nella legislazione di Giustiniano: un imperatore che risiede a Costantinopoli Nuova Roma, tra Asia ed Europa. Si confronti l’espressione virgiliana utraque Troia (Aen. 3.497 ss.) con quella giustinianea utraque Roma (Nov. 79.2; 81.1)[21].

All’opposto sta la contrapposizione dell’Europa all’Asia: dall’antica Grecia sino all’odierna Unione Europea[22].

 

II.3. – Romani, Russi e Musulmani

Un interessante uso giuridico della contrapposizione di Europa ed Asia fu fatto, nel 969, dal Granprincipe russo Svjatoslav: «Se i Romani non vogliono pagare, se ne vadano dall’Europa e si ritirino in Asia: altrimenti non può esserci pace fra i Russi e i Romani»: così riferisce il cronista greco del X secolo Leone Diacono, detto anche ‘l’Asiatico’[23]. Nel 971 venne concluso il quarto trattato tra i gran principi russi e gli imperatori romani d’Oriente[24].

Lo storico greco Critobulo di Imbro (1410-1470) narra che nel 1462 Maometto il Conquistatore visitò le rovine di Troia e rifletté che Dio gli aveva concesso di punire i nemici dei Troiani vendicando le ingiustizie commesse, nei secoli, dai Greci nei confronti degli Asiatici[25].

Queste due diversissime e lontanissime prese di posizione, di Svjatoslav e di Maometto il Conquistatore, entrambe vorrei dire “anti-bizantine”, pongono in evidenza l’origine, che oggi si può definire “eurasiatica” a partire da Enea, del diritto romano codificato, a Costantinopoli Nuova Roma, come templum iustitiae (espressione delle costituzioni di Giustiniano Deo auctore e Tanta). A Costantinopoli: oggi Istanbul, “ponte dell’Eurasia”[26].

Al concetto geopolitico di “cerniera” (riferito al Mediterraneo e all’Asia Centrale[27]) corrisponde quello giuridico di ‘convergenza’ (riferito ai sistemi romano e musulmano)[28].

 

 

III. – DEI E POPOLI. FOEDERA E MIGRAZIONI

 

III.1. – I trattati nel sistema giuridico-religioso romano

La realtà giuridico-religiosa più antica, matrice del “diritto internazionale”, sfugge alle odierne categorie. E’ realtà “romana”, eppure al tempo stesso universale: ius considerato dai Romani come (virtualmente) valido per tutti i popoli. Così è per il giuramento che rendeva vincolanti i trattati.

Era uso, sia in Oriente sia in Grecia sia per i Romani, che ciascun popolo giurasse per i propri Dei. Ma questo non era condizione necessaria per lo ius fetiale. Ciò risulta dall’interpretazione di un rilievo dell’Arco di Traiano a Benevento: il rilievo rappresenta la conclusione di un trattato tra l’imperatore romano e un principe germanico; il Dio che, movendo dalla parte dei Romani, si avvicina al barbaro guardandolo in volto è Iuppiter, che vigila sulla fedeltà all’alleanza. Da Svetonio (Claud. 25) risulta che con i reges furono conclusi, nel Foro, foedera secondo le forme dello ius fetiale. Ciò non derivava da una affermazione della maiestas del popolo romano, bensì dalla universalità del sistema giuridico-religioso romano.

L’antichità di questa concezione è provata da quanto Livio (37.55.3) narra a proposito del foedus concluso in Capitolio nel 189 a.C. con il capo dell’ambasceria del re Antioco. Sia che il rito fosse compiuto in Capitolio, sia che fosse compiuto in terra straniera, come il foedus con i Cartaginesi sancito dai sacerdoti fetiales in Africa nel 201 a.C. (Livius 30.43), presupposto di esso era la (virtuale) universalità del sistema. La vitalità storica dello ius fetiale non può essere compresa attraverso le categorie odierne di “diritto statuale” e “diritto internazionale”[29]. La validità di esso oltre i limiti della sua effettività accompagna la crescita della cittadinanza romana (civitas augescens).

E’ necessario guardarsi da due opinioni sulla religione romana “nazionale”, opposte fra loro ed egualmente errate: che gli antichi Romani non rispettassero «i sacra degli altri popoli» (così Hegel); che le religioni degli altri popoli fossero considerate pari a quella verso Iuppiter. In realtà il sistema giuridico-religioso romano è lontano sia dalla negazione delle religioni straniere sia dal riconoscimento ad esse di una parità[30]. Dovrà essere approfondito lo studio di Plinio, Epist. 10.49-50 e 71, e soprattutto dei Digesta Iustiniani, in particolare delle “leggi” riguardanti i luoghi sacri e religiosi costituite da frammenti delle opere di Pomponio e di Paolo: D. 11.7.36; 47.12.4 [31].

Il riferimento a Dio nel trattato concluso dall’imperatore Giustiniano I con il re di Persia Cosroe I nel 562 [32] non contrasta ovviamente con il sistema giuridico-religioso romano. Nemmeno contrasta con il sistema romano il trattato concluso con gli ‘Unni’ (da intendere come protobulgari) dall’imperatore dei Romani Leone V l’Armeno (820) compiendo riti non cristiani[33].

 

III.2. – 944 d.C.: il Trattato dell’Impero romano d’Oriente con i Russi «finché il sole splende e il mondo intero esiste». Dio e Perun

Nel 944 viene giurato un trattato tra l’imperatore dei Romani e il granprincipe Igor, di Kiev[34]. Nelle cronache Igor sarà considerato figlio di Rjurik, cioè della stirpe che, secondo la genealogia imperiale russa, discende da Prus (Drusus?) “fratello” di Augusto[35].

Queste le ultime parole del trattato: «Comunque sia, sarà bene che il gran principe Igor’ resti fedele all’intera amicizia, perché questa non venga meno finché il sole splende e il mondo intero esiste, nel tempo presente e in quello futuro»[36].

Con questo trattato i Romani (cioè “tutti gli uomini greci”, secondo la terminologia del documento slavo che ci è stato tramandato: art. 1) si obbligano con “tutti gli uomini della terra russa”, sia battezzati sia non battezzati.

Quanto ai Russi non battezzati, l’odierno commentatore del trattato, A.A. Gorskij, ha acutamente notato che nell’art. 1 si suppone che anche la Rus’ pagana riconosca il Dio dei Cristiani; e che nella “Conclusione”, poiché i Russi non battezzati giurano sia per Dio sia per Perun (la divinità suprema degli Slavi), è implicito un riconoscimento, da parte di tutti i Russi, del Dio dei Cristiani.

Il trattato del 944 appare coerente con l’antica visione romana del sistema giuridico-religioso, considerato (virtualmente) universale[37].

 

 

IV. – VERSO LA CINA. ‘UTRUMQUE IMPERIUM’(1689)

 

IV.1. – Legionari romani e “cultura di Lijian”

Nel gennaio 1975 Giorgio La Pira professore di diritto romano, già costituente della Repubblica Italiana nonché Sindaco di Firenze, ha scritto: «… quando c’è l’unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell’altra parte del mondo esiste l’unità e la pace: in Asia c’è l’impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace»[38].

Prima dell’età di Augusto l’esercito del popolo romano, comandato dal triumviro Licinio Crasso, subì a Carre una gravissima sconfitta ad opera del Re dei Parti (53 a.C.). Secondo il sinologo Homer H. Dubs, professore a Oxford, oltre cento legionari romani sfuggiti ai Parti, poi unitisi agli Unni e infine fatti prigionieri dai Cinesi, fondarono la città di Lijian (36 a.C.?)[39]. Ha scritto un noto orientalista italiano, Mario Bussagli: «Deportati nelle regioni dell’est dai Parti, devono essere riusciti a fuggire e devono aver ritrovato, sotto la variegata insegna di Chihchih quella dignità e quella libertà che sembravano perduti per sempre».

Lijian è dunque il luogo simbolicamente disposto, nella storia, per precisare il rapporto tra popolo ed esercito (come “tutto” e “parte” di una costituzione popolare), e per approfondire il legame tra Romani e Cinesi[40].

 

IV.2. – Il Trattato di Nerčinsk secondo il testo ufficiale latino (1689)

Il primo trattato tra Russi e Cinesi, concluso a Nerčinsk nel 1689, fu redatto in latino, russo e manciù[41]. Nel testo manciù si dispone che i documenti del Trattato siano «incisi, con la scrittura dell’Impero di Mezzo, dell’Impero Russo e dell’Impero Latino, su delle pietre da erigere alla frontiera dei due Imperi quale segno di lunga validità». Il Trattato conteneva non solo disposizioni sull’unione (foedus, sojuz) russo-cinese e sulla regolamentazione della questione dei confini, ma anche la norma che garantiva il mantenimento del commercio: «Propter nunc contractam amicitiam atque aeternum foedus stabilitum, cuiscunque generis homines litteras patentes itineris sui afferentes, licitae accedent ad regna utriusque dominii, ubique vendent et ement quaecumque ipsis videbuntur necessaria mutuo commercio» (art. 5 del Trattato di Nerčinsk).

Ripetutamente nel Trattato di Nerčinsk, aeternum foedus, viene usata per indicare entrambe le parti l’espressione pregnante utrumque imperium. Il Trattato risulta coerente con la genealogia ufficiale secondo cui Augusto è “progenitore” degli Imperatori russi (v. supra nt. 35).

Sta qui la base storico-dogmatica della “solidarietà eurasiatica”[42].

 

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dal Comitato promotore del XXXVI Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (organizzato dall’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del CNR e dall’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con la collaborazione della ‘Sapienza’ Università di Roma, sul tema: MIGRAZIONI, IMPERO E CITTÀ DA ROMA A COSTANTINOPOLI A MOSCA) e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

* Già pubblicato in Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law 44, 2016, 420-428.

[1] Vedi P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960, 355; Id., v. Augurium, in Enciclopedia virgiliana, I, Roma 1984, 403; v. Auspicia, ibid., 423 ss.

[2] Id., Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, II, 16, 1, Berlin-New York 1978, 525 ss.; 550.

[3] Id., Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico, in Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi, II, a cura di C. Alzati, Roma 2000, 40 ss.

[4] Id., Appunti sopra il più antico concetto giuridico di Italia, in Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino 96, 1961-62, 1 ss. I risultati di questo lavoro furono variamente seguiti da Santo Mazzarino e Ettore Lepore (1963), Mario Attilio Levi e Jean Gaudemet (1965), Franco Sartori (1968), Lellia Cracco Ruggini e Giorgio Cracco (1973), Virgilio Ilari (1974); più recentemente, ad es., M. Tarpin, L’Italie, la Sicile et la Sardaigne in Rome et l’intégration de l’Empire. 44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C., sous la direction de C. Lepelley, Paris 1998, II, 1 ss. Ricordo soprattutto S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II, 1, Bari 1966, 99: «Una recentissima scoperta contribuisce a illuminare la formazione di questo antico concetto di Italia sul piano giuridico».

[5] Giustamente Jerôme Carcopino, accettando i risultati della ricerca mi faceva notare (in una lettera del 24 giugno 1962) come «ciò che diverrà il ius sia stato preparato dalla terribile collera di Appio Claudio Cieco nel Senato, all’idea che i patres avrebbero potuto concludere la pace con Pirro sul suolo dell’Italia»; cfr. J. Carcopino, Profils de conquérants, Paris 1961, 65 s.; 229.

[6] Vedi P. Catalano, Impero, cit., 40.

[7] Id., Aspetti spaziali, cit., 548 s.; cfr. 445, contro l’uso del concetto di “Stato” per l’antico diritto romano.

[8] Vedi P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino 1965, 274 ss.; correttamente ora J. Scheid, Les sanctuaires de confins dans la Rome antique. Réalité et permanence d’une représentation idéale de l’espace romain, in L’Urbs. Espace urbain et histoire, Ier siècle avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C. [Collection de l’Ecole Française de Rome, 98], Rome 1987, 595. Sulla distinzione tra ager e terra vedi O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio, Napoli 2004, 159 ss.; cfr.149 ss.; Id., Regime della terra e imposizione fondiaria nell’Età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della Legge agraria del 111 a.C., Napoli 2006, 83 ss. (partic. 96).

[9] Vedi i volumi Studi III (Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, Napoli 1986, pp. XXXIV-680) e Studi IV (Spazio e centralizzazione del potere, Roma 1998, XXIV-362) della Collezione «Da Roma alla Terza Roma».

[10] Vedi P. Catalano, Aspetti spaziali, cit., 488 ss.; 491 s.

[11] Id., Linee del sistema sovrannazionale romano, cit., I, 220 ss. (con particolare riferimento a Cicerone); Id., v. Etnie (Diritto romano), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, V, Napoli 2012, 823 ss.

[12] Id., Populus Romanus Quirites, Torino 1974 [1970].

[13] Id., Populus Romanus Quirites, cit., 120 ss.; Id., Aspetti spaziali, cit., 504 ss.

[14] Id., Droit naturel, ius Quiritium: observations sur l’anti-individualisme de la conception romaine de la propriété, in Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinese e la codificazione. La legge sui diritti reali, a cura di S. Schipani e G. Terracina, Roma 2009, 121 ss. Sullo ius naturale è utile riprendere le affermazioni del giurista cinese Yang Zhenshan in una conferenza pronunciata presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel dicembre 1991: Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law 21, 1993, 523 ss.; cfr. 520.

[15] Vedi P. Catalano, Aspetti spaziali, cit., 535 s.; vedi anche 499; 510 ss.

[16] K. Haushofer, Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung, Berlin 1927; cfr. P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale, cit., 245 s.; Id., Aspetti spaziali, cit., 512 nt. 302. Vedi anche R. von Scheliha, Die Wassergrenze im Altertum, Breslau 1931.

[17] Vedi M. Cacciari, Geo-filosofia dell’Europa, Milano 1994, 14 ss. Ricordo, ad esempio, la rappresentazione del “Ratto d’Europa” sul Vaso di Sant’Agata dei Goti, del IV secolo a.C.: vedi il Catalogo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana, Chefs d’œuvre de l’art européen. Les 27 célèbrent le cinquantième anniversaire des Traités de Rome (23 mars-20 mai 2007. Palais du Quirinal, Rome), Loreto-Ancona 2007, partic. 40 ss.

[18] Vedi i frammenti dei Libri e dei Commentari del Collegio dei Feziali in L. Dal Ri, Ius fetiale. As origens do direito internacional no universalismo romano, Ijuí (RS-Brasil) 2011, 168 ss.

[19] Vedi L. Migliorati, Asia, in Enciclopedia virgiliana, I, Roma 1984, 368 ss.; G. Panessa, v. Europa, in Enciclopedia virgiliana, II, Roma 1985, 436; M. Pavan, v. Roma-Storia, in Enciclopedia virgiliana, IV, Roma 1988, 518 ss. («L’Eneide: l’ascendenza troiana di Roma»); D. Musti, v. Troia, in Enciclopedia virgiliana, V, 1, Roma 1990, 280 ss.

[20] “Latinus” verrà esteso agli Italici (e oltre): vedi P. Catalano, “Latinus”come sinonimo di “Italicus” nel linguaggio giuridico e religioso, in Studi in onore di E. Volterra, 4, Milano 1971, 799 ss.; Id., El concepto de “latino”, in Migraciones latinas y formación de la nación latinoamericana (Seminario, Caracas, 15-18 de octubre de 1980), Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Caracas 1983, 533 s. Questo dà fondamento terminologico e concettuale all’uso anche moderno di “latino”, particolarmente in riferimento all’America (appunto: Latina) e alla sua “raza cósmica”.

[21] Vedi P. Catalano, v. Auspicia, cit., 423 ss.; Id., v. Giustiniano, in Enciclopedia virgiliana, II, Roma 1985, 759 ss.

[22] Significativo della cultura anglosassone, anche per l’assenza di riferimenti alle fonti giuridiche, è il volume di S. Price-P. Thonemann, The Birth of Classical Europe. A History from Troy to Augustine, 2010, trad. ital. di L. Argentieri, In principio fu Troia. L’Europa nel mondo antico, Bari 2012; questi autori pongono in rilievo le connotazioni politiche sviluppate dal termine “Europa” presso i Greci dei secoli V e IV a.C., con una geografia che contrappone Europa e Asia; Filippo e Alessandro sarebbero «i primi europei consapevoli» (110 ss.; 139 ss.).

[23] Historiae VI.10, Bonn 1828, 105 (Migne, P.G., CXVII, 814), su cui vedi D. Obolensky, Il Commonwealth bizantino. L’Europa orientale dal 500 al 1453, trad. ital. di M. Sampaolo, Bari 1971, 185 ss.; vedi anche A.N. Sacharov, Diplomatija Svjatoslava [La diplomazia di Svjatoslav], Moskva 1982, 183 ss.; cfr. P. Catalano, Europa e universalismo romano, in Nova Historica a. IV, 14, 2005, 105 ss.

[24] Vedi I Trattati dell’antica Russia con l’Impero romano d’Oriente, a cura di A. Carile e A.N. Sacharov, Roma 2011, LXXVI-196; e infra IV,2.

[25] Vedi S. Price-P. Thonemann, In principio fu Troia, cit., 143.

[26] Da un punto di vista geopolitico vedi A. Braccio, Turchia ponte d’Eurasia. Tra Mediterraneo e Asia Centrale. Il ritorno di Istanbul sulla scena internazionale, Prefazione di A.F. Biagini, Rende 2011.

[27] Vedi T. Graziani, Mediterraneo e Asia Centrale: le cerniere dell’Eurasia, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici 2011, 1 (Dossario La cerniera mediterraneo-centroasiatica).

[28] Vedi P. Catalano, Résistance des traditions, pluralité des ordres et rencontre des systèmes juridiques dans l’aire méditerranéenne. Quelques précisions de concepts, in Beryte. Revue universitaire éditée par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives de l’Université Libanaise, troisième année, n. 6, Beyrouth décembre 1981, 7-19; Id., Les systèmes de droit et l’espace socio-culturel de la Méditerranée, in La Méditerranée en question. Conflit et interdépendances, a cura di Habib El Malki, Casablanca 1991, 201 ss.; Id., Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques, in La condition des «autres» dans les systèmes juridiques de la Méditerranée, sous la direction de F. Castro et P. Catalano, [Collection Systèmes juridiques de la Méditerranée. Etudes et documents 1], Paris 2004, XI ss.; Id., Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques, in Aspects. Revue d’études francophones sur l’Etat de droit et de la démocratie n. 1, ‘Cultures juridiques’, Paris 2008, 41 ss.

[29] Contra vedi P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit. L’uso anacronistico della categoria “diritto internazionale” resta ancora oggi dominante (vedi ad es. K.H. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte, München 1994); e questo nonostante la profonda crisi dell’attuale ordinamento propriamente “internazionale”, originato dalla “pace di Westfalia” e dal Congresso di Vienna.

[30] Vedi P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit. Per un approfondimento dell’istituto romano dell’evocatio vedi ora Giorgio Ferri, Tutela segreta ed evocatio nel politeismo romano [Mos maiorum. Studi sulla tradizione romana, 4], Roma 2010.

[31] Sul passo di Paolo vedi intanto F. Grelle, L’appartenenza del suolo provinciale nell’analisi di Gaio, 2.7 e 2.21, in Index 18, 1990. Viziata dall’implicita accettazione della teoria (di origine anglosassone e tedesca) dell’“ostilità naturale” tra i popoli è l’interpretazione data da M. Kaser, Zum römischen Grabrecht, in Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abt. 95, 1978, 45; su tale teoria vedi tuttavia lo stesso M. Kaser, Ius gentium [Forschungen zum römischen Recht, 40], Köln-Weimar-Wien 1993, 26 nt. 87.

[32] B. Paradisi, Storia del diritto internazionale nel Medio Evo, I, Milano 1940, 203 ss.; cfr. 14 ss.

[33] Vedi Ignazio Diacono, Vita Nicephori, in Nicephori Archiepisc. opuscula historica, ed. de Boor, 206 s.: l’imperatore dei Romani si servì dei riti degli Unni, «ed essi dei nostri»; sul fatto riferiscono anche Genesio e Teofane continuato (sec. X). Devo questa precisazione a Mario Capaldo, che ringrazio nuovamente. Non corretto B. Paradisi, “Civitas maxima”. Studi di storia del diritto internazionale, II, Firenze 1974, 557.

[34] Vedi supra, nt. 23. Cfr. in particolare H. Herrera Cajas, Bisanzio y la formación de Rusia (Los tratados bizantino-rusos del s. X), in Byzantion Nea Hellás 6, Santiago de Chile 1982; sull’opera del co-fondatore de Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos dell’Universidad de Chile vedi J. Marin, Bizancio en Chile. Recordando a Héctor Herrera Cajas (1930-1997), in J.L. Widow-A. Pezoa-J. Marin, Un magisterio vital: historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas, Santiago de Chile 2009, 41 ss.

[35] Vedi L’idea di Roma a Mosca secoli XV-XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale russo-Ideja Rima v Moskve X]V-XVI veka. Istočniki po istorii russkoj obščestvennoj mysli, a cura di P. Catalano e V. Pašuto, Roma 1993, LXXXVIII ss.

[36] Si confrontino queste ultime parole con quelle iniziali del trattato tra Romani e Latini del 493 a.C. (foedus Cassianum), riferite in greco da Dionigi d’Alicarnasso, Antiquitates Romanae 6.95.

[37] Vedi A. Alberti, Ot Boga i ot Peruna. I trattati tra la Rus’ e Bisanzio, in Studi Slavistici. Rivista della Associazione Italiana degli Slavisti 4, 2007, 19 ss. (rielaborazione della relazione presentata al XXV Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma”, Campidoglio 21 aprile 2005): acute osservazioni basate, per la parte romana, su P. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, cit.

[38] G. La Pira, La nostra partecipazione all’Anno Santo, in G. La Pira, Il sentiero di Isaia [raccolta postuma], II ed., Firenze 1979 (I ed. 1978), 625.

[39] Vedi The Roman Legions that vanished. Echoes through the Millennia of History, Pechino 2007, 105 ss.; cfr. H.H. Dubs, A military contact between Chinese and Romans in 36 B.C., in T’Oung Pao. Archives concernant l’histoire, les langues, la géographie, l’ethnographie et les arts de l’Asie Orientale, XXXVI, Leiden 1942 [rist., Nelden-Liechtenstein 1975], 64 ss.; M. Bussagli, Asia centrale e mondo dei nomadi, in M. Bussagli-L. Petech-N. Muccioli, Asia centrale e Giappone, Torino 1970, 65 ss., partic. 73; R. Adinolfi, I rapporti tra l’Impero romano e la Cina antica, Napoli 1977, 1 ss. (cfr. U. Manthe, in Gnomon 13, 1981, 291 ss.); R. Adinolfi, Soldati di Crasso in Cina e mercanti campani in Mongolia India e Ceylon, in Bollettino Flegreo terza serie, 8, Napoli 1999. Vedi altresì P. Catalano, Eurasia e Diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dušanbe, in I Evrazijskij Seminar po rimskomu pravu. Dušanbe, 14-15 oktjabrja 2011 (I Seminario eurasiatico di Diritto romano. Dušanbe, 14-15 ottobre 2011), Dušanbe 2013, XV-XXI (trad. russa XXII-XIX).

[40] Vedi P. Catalano, Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Lijian), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina 36, 2015, 157 ss.

[41] Vedi G. Stary, I primi rapporti tra Russia e Cina. Documenti e testimonianze, Napoli 1974, 308 ss. Cfr. Dogovor meždu rossijskim i kitajskim gosudarstvami, učinennyi pri Kitajskoj granice v Nerčinske [Il trattato tra gli stati russo e cinese stipulato presso il confine cinese di Nerčinsk], in Polnoe sobranie zakonov rossijskoj Imperii s 1649 g. [Raccolta di leggi dell’Impero russo dal 1649], vol. III (1689-1699), Tipografia II Unità della Cancelleria di Sua Maestà l’Imperatore, 1830, art. 1346, 31-32; Nerčinsk dogovor 1689 g. [Il Trattato di Nerčinsk del 1689] in Russko-kitajskie otnoščenija v XVII veke: materialy i dokumenty [Rapporti russo-cinesi nel XVII secolo: materiali e documenti], vol. II (1686-1691), Мosca 1972, http://ostrog.ucoz.ru/publikacii_2/4_82_5.htm. Vedi, anche per le traduzioni in lingua italiana e in lingua russa, T. Alexeeva, Fondamenti romani (bizantini) dell’Impero Russo ed aeternum foedus con l’Impero Cinese(1689), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina 36, 2015, 165 ss.

[42] Il termine “solidarietà eurasiatica” è stato usato, in occasione dell’VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia (Vladivostok, 5-7 ottobre 2000), da Xu Guodong, professore di diritto romano dell’Università di Xiamen, direttore della rivista Roman Law and Modern Civil Law: Xu Guodong, Socialism, Post-Socialism and the Eurasiatic Solidarity. Summary of Colloquia of Romanists of Central and Eastern Europe and Italy: from Origin to Today; Id., A Brief Presentation to the Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto romano (in cinese), in Roman Law and Modern Civil Law 2, 2001, 437 ss. Già durante la seduta inaugurale dell’VIII Colloquio ho riaffermato le radici asiatiche della tradizione romana a partire da Enea, ricordando anche l’affresco della Lupa capitolina nel Palazzo del Principe di Bundžikat in Tagikistan (VIII-IX secolo). Vedi P. Catalano, Il diritto romano in Asia centrale, in X Kollokvium romanistov central’noj i vostočnoj Evropy i Azii, Dušanbe, 19-21 oktjabrja 2005 (X Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e dell’Asia, Dušanbe, 19-21 ottobre 2005), Dušanbe 2007, 14; Id., Introduzione, in XII Kollokvium romanistov stran central’noj i vostočnoj Evropy i Azii, Irkutsk, 14-16 oktjabrja 2009 (XII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e dell’Asia, Irkutsk, 14-16 ottobre 2009), Irkutsk 2009, 24; Id., Eurasia e Diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dušanbe, cit., XX; Id., Eurasia e diritto romano, in Roma e America. Diritto romano comune 33, 2012, 3 ss. Vedi altresì, a proposito della Lupa Capitolina nel Tagikistan, Index 39, 2011, 171 ss. (rubrica “Tradizione romana in Tagikistan”).